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DIRETTORE: FRANCESCO PICCIONE

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ANNO 2021 > I MISTIFICATORI E I BREVETTI DI INVENZIONE INDUSTRIALE

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EDITORIALI
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2021
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I Mistificatori e i Brevetti di Invenzione Industriale


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I MISTIFICATORI E I BREVETTI DI INVENZIONE INDUSTRIALE


23/04/2021
EDITORIALE N. 8/2021
Di Francesco Piccione

In Italia, c'è il brutto vizio, di giudicare senza possedere alcuna conoscenza del fatto specifico. Succede, quindi, che troppo spesso si legge questo genere di affermazioni: "Il brevetto di invenzione è solo una domanda amministrativa!"; "Il brevetto di invenzione industriale, lo rilasciano a tutti!"; "Il rilascio di un brevetto non significa che l'invenzione funzioni e sia funzionale!"; eccetera.

Tralasciando l'invidia e l'ipocrisia, le medesime che generano altre affermazioni tipo "la laurea non serve!"; "I vaccini non servono!"; eccetera, tutte queste affermazioni, provengono anche da certuni che parrebbero autorevoli.
Il trucco è il medesimo utilizzato in politica: dichiarare qualcosa che sembrerebbe essere vero (
per chi non sa l'argomento), in modo da screditare qualcuno o qualcosa.
Oppure: dichiarare qualcosa che apparentemente avrebbe un legame col discorso o col fatto, ma che di fatto non c'entra nulla, per contrastare ciò che si afferma.

La verità, in questi casi non sta mai in mezzo, ma semplicemente è questa:

chi non possiede un brevetto di invenzione industriale, ha tutto l'interesse a screditare quelli altrui!


Poiché spesso è troppo faticoso ragionare, si prende per vera, anche la balla più spudorata. Da ciò, le mie successive considerazioni.

È possibile brevettare qualcosa che non funziona?

Che senso ha? O che funziona, ma non produce effetti? Per poi pagare le tasse di mantenimento del brevetto per 20 anni? Che senso ha?

Considerato anche il fatto, che chi
controlla la domanda di brevetto di un prodotto tecnologico, sono delle persone esperte in quel ramo, i quali devono essere messi nelle condizioni di replicare l'invenzione e di sperimentarla, per poterla giudicare.

Per di più, per la ricerca dell'esistenza di altri precedenti brevetti sulla medesima tecnologia, è competente la sede europea dei brevetti tecnologici, sita a Monaco di Baviera.
Tale ricerca,
viene effettuata in tutto il mondo, prescindendo dall'area geografica in cui si presenta la domanda di brevetto.

Per i mistificatori, sarebbero, quindi, tre i moderni giullari:

  1. chi vuole brevettare qualcosa che non funziona;
  2. colui che effettua la ricerca in tutto il mondo dell'esistenza di altri brevetti identici e redige le sue impressioni;
  3. la persona esperta che deve valutarla, in modo da concedere il brevetto.

Tutto ciò, quindi, non ha senso, tranne che per i mistificatori, ignoranti, scappati di casa e senza né arte, né parte!

Cos'è un'invenzione brevettabile?

Esistono, infatti, delle norme giuridiche.
Un'invenzione, per essere brevettata, deve consistere in una

"soluzione nuova ed originale",


ad un problema tecnico.

L'
oggetto dell'invenzione può essere di varia natura:

  • un prodotto materiale;
  • un metodo di produzione;
  • un procedimento avente specifiche funzioni;
  • etcetera.

I miei
Dispositivi Elettromagnetici Passivi© sono, ad esempio, un prodotto avente specifiche funzioni, che può essere utilizzato in vari settori.
Il mio metodo/processo di
Stimolazione Elettrica Organizzata©, rientra tra i metodi/processi aventi specifiche funzioni.

Quali sono i requisiti richiesti di legge per la brevettabilità?

Quattro sono i requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione industriale: novità, attività inventiva, industrializzazione e liceità.

1) Novità! Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica a livello internazionale, antecedente alla data di presentazione della domanda.
I miei
EPD© e la AES©, sono risultati essere nuovi ed originali, rispetto allo stato antecedente della tecnica internazionale!

2) Attività inventiva! Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona ESPERTA del ramo, essa non risulta in alcun modo dallo stato della tecnica antecedente.
I miei
EPD© e la AES©, sono risultati essere il frutto di un'attività inventiva.
Infatti, per lo
EPD©, per la prima volta, grazie alla notevole complessità costruttiva del prodotto, l'energia elettrica, di sua qualsivoglia funzione, fluisce in modo più efficiente e veloce.
Per la
AES©, per la prima volta gli stimoli sono congegnati in un certo modo ed organizzati secondo una funzione matematica.

3) Applicazione industriale! Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale, se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
I miei
EPD© e AES©, possono avere molteplici applicazioni industriali.

4) Liceità! Non possono costituire oggetto di brevetto, le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume (e, quindi, anche non devono essere illusorie).
I miei
EPD© e AES©, hanno superato anche questo altro requisito. 

Cosa deve contenere la domanda di brevetto?

Premesso che per i miei due B.I.I. la domanda l'ho personalmente redatta in tutte le sue parti, disegni compresi dove richiesti, questa deve contenere:

  1. 1) l'indicazione dell'invenzione in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo;
  2. 2) l'eventuale indicazione della classificazione International Patent Classification (IPC), proposta in base all'oggetto dell'invenzione;
  3. 3) La descrizione, in modo sufficientemente chiara e completa perché ogni persona ESPERTA del ramo, possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto;
  4. 4) Il riassunto, che non deve contenere disegni, deve essere allegato come documento autonomo;
  5. 5) Le importantissime rivendicazioni. Queste, allegate alla domanda come documento autonomo, definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte anche in inglese


È, quindi, chiarissimo, che la domanda di brevetto NON può vertere su qualcosa di astratto o su una patacca, oltre al fatto che richiede specifiche conoscenze e competenze, vista la sua complessità!

Per info più specifiche.

Quali sono i requisiti richiesti dalla legge, per la descrizione dell'Invenzione?

La descrizione deve, anche in relazione alla natura dell'invenzione:

  1. 1) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
  2. 2) indicare lo stato della tecnica antecedente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
  3. 3) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi, nonché stabilire gli effetti vantaggiosi che l'invenzione introduce rispetto allo stato della tecnica antecedente;
  4. 4) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
  5. 5) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
  6. 6) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

Anche questi requisiti, sono l'ulteriore dimostrazione, che la domanda di brevetto di invenzione è talmente
complessa e costosa, al punto che NON può vertere su qualcosa di astratto, non funzionale o su una patacca, come i mistificatori vorrebbero far credere.

Per
info più specifiche.

Funzioni e funzionalità accertate

Alla luce di quanto finora espresso sui requisiti richiesti per la assegnazione di un brevetto e quelli richiesti per la redazione della stessa descrizione che si allega alla domanda, risulta CHIARISSIMO, che se la persona ESPERTA ha dei dubbi qualsiasi, sulle funzioni e funzionalità dell'invenzione, non solo può anche verificarle personalmente, ma soprattutto:


"non avrebbe alcun interesse a concedere la sua approvazione, poiché l'elevato costo sostenuto per la presentazione della domanda, NON è rimborsabile".

Le mistificazioni organizzate...

Alla luce di quanto sinora espresso, le affermazioni tipo: "Un brevetto di invenzione industriale è una semplice concessione amministrativa"; oppure: "Il brevetto di I.I., lo rilasciano a chiunque!"; oppure ancora: "Il rilascio di un brevetto non significa che l'invenzione funzioni e/o sia funzionale!"; eccetera; sono
FALSE!

Sono queste alcune frasi che ho copiato da internet, riguardanti i miei brevetti.
Esistono, quindi, soggetti, anche organizzati, che dietro il paravento dello schermo di un PC o di un cellulare, con false identità e presunte competenze,
diffondono ad arte queste falsità, a cui la gente, purtroppo, tende a credere facilmente, poiché non si pone affatto il problema della loro attendibilità.

Ciò avviene col recondito scopo di screditare qualsiasi cosa e/o persona, evidenziando l'idea
che ciò viene fatto a protezione di chicchessia, amici e/o consumatori.

Una balla colossale, visto che si tratta di mistificatori, che perseguono i propri scopi ed interessi, anche commettendo reati penali.
Soprattutto alla luce del fatto che MAI, ma proprio MAI, costoro saranno in grado di ottenere un brevetto di invenzione industriale.
Questa dei mistificatori, perciò, è una vera e propria
attività criminale, spesso anche organizzata!

Le falsità argute!

Ogni attività criminale che si rispetti, è compiuta in modo eccellente.

Più recentemente, infatti, in un noto gruppo di Facebook, a seguito della pubblicazione di un mio post, dal titolo "
La Verità Assoluta…", un tipo, dichiarandosi incompetente, ma dall'alto della sua presunta preparazione universitaria, ha dichiarato pubblicamene che "il mio brevetto 1.415.894 è aria fritta e che, quindi, sono un truffatore".

Ha affermato queste diffamazioni, in modo platealmente arguto, sostenendo di farlo per
avvisare gli audiofili (sprovveduti), a non cadere nel mio tranello, che se qualora succedesse, ne sarebbe molto dispiaciuto.

Un'altra vicenda, riguarda il brevetto n°
1.415.104.
Per sostenere che il rilascio di un brevetto di invenzione industriale, non significa automaticamente che l'invenzione funzioni e sia funzionale agli scopi dichiarati,
il mistificatore indica dei links, tutti verso l'ufficio italiano brevetti.
Leggendo questo post, chiunque pensa che sia vero! Bastava, però, accedere alle pagine linkate, e dopo una lettura di qualche ora, rendersi conto che non vi era alcun riferimento all'assenza automaticità della funzione e funzionalità dell'invenzione…
A sentire quest'altro
mistificatore, sembra che sinora in tutto il mondo, nessuno abbia brevettato nulla di funzionante e funzionale! 

Conclusioni

Queste ed altre vicende, hanno dell'irreale e dell'incredibile, ma grazie ai social, succedono tutti i giorni e per qualsiasi fatto compiuto dagli uomini di buona fede.
I mistificatori, infatti, arrivano al punto di diffamare gratuitamente chiunque con cui questi non abbiano degli interessi, senza che siano stati nemmeno chiamati in causa dai diffamati.
Ciò avviene, persino in modo organizzato, ossia in concorso con altri mistificatori, evidenziando un'attività criminale organizzata.

Inoltre, come evidenziato prima, queste diffamazioni sono ben mascherate, al punto, purtroppo, da essere facilmente credibili per la gente.
Chi è, infatti, colui che va a verificare l'attendibilità di un post, se questo è artefattemente contraffatto, al punto da sembrare assolutamente vero? Chi è che perderebbe il proprio tempo per le verifiche e soprattutto, chi è colui che possiede le competenze e conoscenze necessarie per compiere la verifica dell'attendibilità dei post diffamatori? Praticamente nessuno, al di fuori dell'interessato!

Posso anche raccontarvi altri fatti successi, ma questi due sono uno straordinario esempio, di come i mistificatori altro non sono che dei
criminali: nè poeti, né benefattori!
Solo dei criminali, il cui valore e l'autorevolezza in questa società, sono pari a quella di uno scarafaggio morto nella fogna!

Francesco Piccione

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